Al restyling il regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti per le banche
Differita al 2026 la deduzione della quota originariamente deducibile nel 2018
La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) modifica il regime transitorio previsto dall’art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società
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