Al restyling il regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti per le banche
Differita al 2026 la deduzione della quota originariamente deducibile nel 2018
La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) modifica il regime transitorio previsto dall’art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.
Si ricorda che, dal 2015, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie) verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.
In precedenza, invece, i componenti reddituali di cui ...
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