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FISCO

Al restyling il regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti per le banche

Differita al 2026 la deduzione della quota originariamente deducibile nel 2018

/ Luca FORNERO

Mercoledì, 9 gennaio 2019

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La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) modifica il regime transitorio previsto dall’art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.

Si ricorda che, dal 2015, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie) verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.
In precedenza, invece, i componenti reddituali di cui ...

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