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Per le omesse ritenute previdenziali possono fondare la prova indiziaria anche i modelli DM10

/ REDAZIONE

Martedì, 8 gennaio 2019

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In una delle prime sentenze del nuovo anno, la n. 353 depositata ieri, la Cassazione si sofferma sulla prova dell’avvenuta corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni nell’ambito del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, come previsto dall’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983.

La dimostrazione di tale versamento ai fini della configurabilità del reato grava sulla pubblica accusa, ma trattasi di onere che ben può essere assolto anche attraverso il ricorso alla prova indiziaria che, una volta fornita, inverte i poli dell’accertamento, nel senso che incombe sulla difesa l’allegazione di elementi idonei a superare, nel caso concreto, l’effetto della presunzione.

Secondo la consolidata giurisprudenza, possono fondare tale prova indiziaria anche i modelli DM 10 che, pur attestando la sola conformità dei dati riportati alle registrazioni fatte sui libri paga, assumono ciò nondimeno valenza ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro.
La loro compilazione e presentazione, infatti, proprio perché proveniente da quest’ultimo, consente di fondare su di essi la presunzione dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, incombendo su chi la deduce l’onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione rappresentata nelle suddette denunce contributive (Cass. nn. 6934/2018 e 39043/2018).

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