Possibile il recupero in compensazione del credito riconosciuto dall’INPS per l’APE volontario
Con la risoluzione n. 4 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il recupero in compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’INPS e legato all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario).
Si ricorda che l’APE volontario, istituito dall’art. 1 comma 166 della L. 232/2016 in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto, a quote mensili, per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Sotto il profilo fiscale, le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF.
Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia sulla base di un piano di ammortamento che preveda il versamento di rate mensili per una durata di 20 anni.
L’art. 1 comma 177 della L. 232/2016 prevede poi che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore del finanziamento medesimo, l’INPS riconosca un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Come anticipato, per permettere all’INPS di recuperare questo credito in compensazione tramite il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), la. ris. n. 4/2019 istituisce codice tributo “APVE”, denominato “APE VOLONTARIA – recupero credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’INPS debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41