L’esenzione da IVA non va regolarizzata dal cessionario
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1306 depositata ieri, ha confermato un principio oramai consolidato, secondo cui in tema di IVA, la norma contenuta nell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, a detta del quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio deve “regolarizzare” l’operazione posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione della fattura o con fattura irregolare, implica per il cessionario l’obbligo di verificarne la regolarità formale, da intendersi in relazione al dato cronologico della ricezione della fattura e alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, ma non implica un controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell’operazione.
A dimostrazione della veridicità di quanto affermato si consideri che al cessionario/committente viene irrogata una sanzione pecuniaria commisurata alla maggiore imposta eventualmente dovuta sulla base dei dati che risultano dal documento.
La norma non rinvia, invece, ai fini della determinazione della maggiore IVA dovuta, all’imposta da determinarsi in relazione alla corretta qualificazione fiscale dell’operazione (nella specie, la cedente aveva considerato l’operazione come esente da imposta, a differenza di quanto ritenuto dall’Ufficio).
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