Indirizzo telematico per cessato incarico a ricevere i 730-4 cancellato se il sostituto non lo aggiorna
Se l’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4, cessato dall’incarico, ha informato l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta risoluzione del rapporto di delega con una comunicazione via PEC e il sostituto d’imposta non ha presentato comunicazione di variazione, l’Amministrazione finanziaria provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la circolare n. 3 di ieri.
Come ricorda anche il documento pubblicato ieri, la circ. n. 4/2018 ha analizzato in maniera organica il flusso telematico relativo ai dati contabili dei modelli 730 per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale, contenuti nei modelli 730-4, esaminando, in particolare, le modalità con cui i sostituti d’imposta devono comunicare la sede telematica, propria o di un intermediario, dove ricevere i risultati contabili (si veda “L’intermediario che riceve i 730-4 comunica via PEC l’incarico cessato” del 13 marzo 2018).
Come anticipato, se il sostituto d’imposta non comunica con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730 presentati dai propri dipendenti, l’intermediario può comunicare via PEC la cessazione dell’incarico all’Agenzia, che, accertata la regolarità della richiesta, contatta il sostituto d’imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
La circolare di ieri evidenzia che alcuni sostituti non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti.
Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia ha reso quindi noto di provvedere alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta non ha provveduto alla modifica.
Con la cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO).
Il sostituto dovrà quindi, in sede di trasmissione delle CU, compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
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