Fattura elettronica vietata in ogni caso per le spese sanitarie da inviare al Sistema TS
Il divieto di emissione di e-fattura per il periodo d’imposta 2019, disposto dall’art. 10-bis del DL 119/2018, in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati “sono da inviare” a detto Sistema, opera anche nel caso in cui il documento contenga sia spese sanitarie che altre voci di spesa.
Con una serie di FAQ pubblicate nella serata di ieri sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per le operazioni in commento non possono essere emesse fatture elettroniche. Trattandosi di un divieto esplicito, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS continuano, quindi, ad emettere le fatture in formato cartaceo. L’esclusione vige anche nell’ipotesi in cui tali dati non vengano trasmessi per l’opposizione da parte dell’interessato.
L’Agenzia ha inoltre precisato che laddove all’interno del documento siano presenti sia spese sanitarie che altre voci di spesa, non deve comunque essere emessa la fattura in formato XML.
Ai fini della trasmissione al Sistema TS, sarà, peraltro, opportuno distinguere il caso in cui la quota di spesa sanitaria sia separatamente indicata rispetto alle altre voci, come, ad esempio, nella circostanza in cui una clinica fatturi le prestazioni sanitarie distintamente da quelle di “comfort”, rispetto a quello in cui dal documento di spesa non sia possibile trarre alcuna indicazione in merito alle diverse quote.
Nel primo caso, come si legge in una delle FAQ, l’importo riferito alla spesa sanitaria “va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS”, e quello relativo alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
Se, invece, dal documento non si può distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intero importo va trasmesso al Sistema TS con il codice relativo alle “altre spese” (AA), salvo che il paziente abbia fatto opposizione.
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