Obbligo di segnalazione della crisi per i creditori pubblici qualificati
Il debitore può dimostrare l’esistenza di crediti di imposta per impedire la segnalazione
Il DLgs. n. 14/2019 (CCII) ha introdotto il procedimento di allerta volto ad intercettare tempestivamente la crisi e ad intervenire salvaguardando la continuità aziendale.
Gli obblighi di segnalazione gravano, da un lato, sugli organi di controllo societari, sul revisore contabile e sulla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni ex art. 14 del Codice della crisi e, dall’altro, sui creditori pubblici qualificati, ossia l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione ex art. 15 del DLgs. 14/2019.
Per l’Agenzia delle entrate e per l’INPS l’obbligo di segnalazione è posto a pena di inefficacia del titolo di prelazione sui crediti dei quali sono titolari, mentre per l’agente della riscossione l’obbligo
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