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Indebita compensazione dalla presentazione del modello F24

/ REDAZIONE

Martedì, 5 febbraio 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 4958/2019, ha precisato che il reato di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, si consuma al momento della presentazione del modello F24, essendo questa la condotta con la quale si realizza l’indebita compensazione ai sensi della relativa normativa fiscale (art. 17 del DLgs. 241/1997).
Infatti, ciò che penalmente rileva è il momento del mancato versamento causato dall’indebita compensazione e non già quello della successiva dichiarazione reddituale, perfezionandosi la condotta decettiva del contribuente proprio per effetto dell’utilizzo del modello di versamento in questione.

Una conferma indiretta in tal senso proviene dalla sentenza n. 35/2018 della Corte Costituzionale che – dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche operate dal DLgs. 158/2015, in relazione, quanto alla diversa soglia di punibilità, a un preteso trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato al reato di dichiarazione infedele – ha chiarito che, mentre nell’ipotesi dell’art. 4 del DLgs. 74/2000 il mendacio del contribuente si esprime nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’IVA, in quella dell’art. 10-quater, invece, si esprime in un documento fiscale con distinte caratteristiche e funzioni, quale appunto il modello F24.
La Consulta ha ricordato inoltre come solo i delitti di omesso versamento dell’IVA o di ritenute, se pure configurati come illeciti di mero inadempimento del debito tributario, presuppongano la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale (presentazione, invece, per nulla menzionata dall’art. 10-quater).

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