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Per la decadenza da sgravi contributivi non conta la gravità delle violazioni di norme sulla sicurezza

/ REDAZIONE

Martedì, 5 febbraio 2019

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Con l’ordinanza n. 3182, depositata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 3, comma 6 della L. 448/1998 che, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni previste dalla stessa norma, richiede espressamente che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza di cui al DLgs. 626/1994 (abrogato dal DLgs. 81/2015 che ha riorganizzato la materia).

La questione era se l’adozione, da parte del legislatore, del termine “prescrizioni” fosse da intendersi esteso ad ogni violazione di requisiti o incombenti richiesti dalla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Dalla soluzione della questione dipendeva la decadenza degli sgravi contributivi pretesa dall’INPS.
In particolare, nel caso sottoposto all’esame della Corte, la violazione consisteva nella mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (prescrizione prevista dall’art. 8, comma 11 del DLgs. 626/1994, oggi abrogata).

Con la sentenza di ieri la Cassazione ha ribadito il suo orientamento secondo cui l’ambito normativo coperto dal DLgs. 626/1994 coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, e che non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione. Di conseguenza, contrariamento a quanto ritenuto dai giudici del merito, anche la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione all’Ispettorato del lavoro era ostativo al godimento degli sgravi contributivi.

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