Esenzione dall’imposta di bollo limitata allo «Stato-persona»
Il contratto stipulato tra un’Amministrazione statale e l’Agenzia Industrie Difesa sconta l’imposta di bollo di cui all’art. 2 della Tariffa, parte I, allegato A, al DPR 642/72, non godendo dell’esenzione di cui all’art. 16 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, atteso che l’Agenzia Industrie Difesa (istituita dal DLgs. n. 300/99), pur avendo personalità giuridica di diritto pubblico, può essere equiparata a una pubblica amministrazione “limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22 comma 1 lett. e) della L. n. 241/90).
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 44/2019, ricordando, inoltre, che, come affermato nella ris. n. 243/2009 (che riprendeva Cass. n. 938/2009), le norme che prevedono l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, ove fanno riferimento allo “Stato”, vanno intese come riferentesi allo “Stato-persona”.
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