ACCEDI
Lunedì, 10 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Solo una reale «testa di legno» può salvarsi dalla dichiarazione fraudolenta

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 febbraio 2019

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 6726/2019, ha ribadito che la consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all’atto della sottoscrizione di dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.

La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, che ha effettivamente presentato la dichiarazione fiscale fraudolenta avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti, quindi, non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia.

Il legale rappresentante di una società, infatti, risponde dei reati tributari anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un “uomo di paglia” (o “testa di legno”) e di non aver scientemente accettato detta situazione.

La carica di legale rappresentante pone il soggetto in una “posizione di garanzia” rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, attraverso un’attenta vigilanza; atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.

TORNA SU