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Imposta di bollo solo sulle copie informatiche dichiarate conformi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 febbraio 2019

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Il presupposto impositivo dell’imposta di bollo di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 45 pubblicata ieri, 12 febbraio 2019, rispondendo al quesito di una Regione.
L’Agenzia ricorda che, in linea di principio, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) del DPR 642/72 e dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegato A, al DPR 642/72, salvo ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie dichiarate conformi all’originale devono essere assoggettate ad imposta di bollo di 16 euro. Elemento essenziale per l’applicazione del bollo è, quindi, la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.

Posto che, per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’art. 23-bis comma 1 del DLgs. 82/2005 non è prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, su di essi non deve essere applicata l’imposta di bollo.

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