La crisi di mercato può giustificare la disapplicazione per le società di comodo
Secondo la Corte di Cassazione n. 4019 depositata ieri, 12 febbraio 2019, ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94, deve essere accolta l’istanza di interpello volta a far valere le particolari condizioni di mercato in cui la società operi; nel caso di specie, la crisi del settore automobilistico aveva determinato la scelta della riconversione nel settore della produzione di pannelli solari termici rispetto all’ambito originariamente individuato della lavorazione di lamiere metalliche, con conseguente ritardo nella realizzazione degli investimenti.
Tali circostanze costituiscono, infatti, situazioni oggettive tali da provare l’impossibilità di raggiungere le soglie minime di ricavi, come richiesto dal comma 4-bis del citato art. 30 in tema di interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative.
Al riguardo, è richiamato il precedente orientamento della stessa Suprema Corte in base al quale le situazioni oggettive che rendono impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi va indagata in termini economici, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato (cfr. Cass. nn. 5080/2017 e 16204/2018).
Nel caso prospettato, le peggiorate prospettive di collocazione dei prodotti destinate al settore automobilistico assumono rilevanza in sede di interpello, non trattandosi di una scelta imprenditoriale libera o di una carenza nella pianificazione aziendale.
Va altresì valorizzata l’ulteriore circostanza che, chiuso in modo favorevole alla società il procedimento amministrativo di revoca del contributo del quale la società stessa avrebbe dovuto beneficiare per gli investimenti, una nota del MISE, nel rimettere in termini la società per la realizzazione del suo progetto industriale, aveva disposto a tal fine la concessione di un ulteriore termine di 48 mesi. A tale nota aveva fatto seguito la deliberazione della società di prosecuzione del piano di investimento previsto.
Ad avviso della Corte anche tale situazione avrebbe dovuto essere valutata positivamente al fine di determinare la disapplicazione della disciplina in discorso.
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