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Imponibili i versamenti dell’ex dipendente al fondo pensione complementare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 febbraio 2019

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Secondo la Cassazione n. 4015 depositata ieri, è imponibile, in quanto reddito di lavoro dipendente, l’erogazione della prestazione di capitale effettuata dal fondo di previdenza complementare in favore dell’ex dipendente di banca, in forza di un accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo; alla determinazione della base imponibile concorrono anche i versamenti effettuati dall’ex dipendente, trattandosi di contribuzione volontaria e non imposta dalla legge.

Nel caso di specie, il dipendente era iscritto ad un fondo pensione complementare istituito dalla banca e vi contribuiva con un versamento calcolato con una percentuale annua tra il 4 e il 7,5% sulla retribuzione annua.
Alla cessazione del rapporto, l’istituto bancario erogava la capitalizzazione dei versamenti effettuati in un’unica somma, trattenendo, a titolo d’imposta, una quota corrispondente all’aliquota propria del contribuente.
Tale imposizione veniva considerata illegittima dal dipendente il quale riteneva invece che dall’imponibile andasse detratta la parte corrispondente ai suoi versamenti.

La tesi del contribuente, accolta in primo e secondo grado, è rigettata dalla Corte di Cassazione.
Quest’ultima richiama, al riguardo, il precedente orientamento in base al quale, in tema di IRPEF, la prestazione di capitale effettuata da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (c.d. “zainetto”) costituisce, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato; lo stesso va quindi assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, posto che la relativa causa genetica è rinvenibile nel rapporto di lavoro.

Come conseguenza, l’erogazione di tale prestazione costituisce reddito di lavoro dipendente, anziché reddito di capitale, e deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 comma 1 del TUIR.
La Cassazione aggiunge inoltre che la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente; gli stessi hanno, infatti, natura facoltativa e non rientrano quindi nella previsione di esenzione fiscale stabilita dall’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR per i soli contributi previdenziali obbligatori (Cass. n. 124/2018).

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