Onere probatorio della non fallibilità assolto anche da bilanci non depositati
Il Codice della crisi non scioglie i dubbi sui mezzi di prova per non incorrere nella liquidazione
Con sentenza n. 4245, depositata ieri, la Cassazione ritorna sul tema degli strumenti probatori da utilizzare per la verifica di cui al comma 2 dell’art. 1 del RD 267/42 e stabilisce che, ai fini della prova dei requisiti di “non fallibilità”, non è necessario che i bilanci siano depositati presso il Registro delle imprese.
Nel caso di specie, una società presentava reclamo ex art. 18 del RD 267/42 avverso la dichiarazione di fallimento, adducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 comma 2 del RD 267/42.
A sostegno dell’assunto, ed al fine di assolvere l’onere probatorio a suo carico, la società produceva in giudizio due bilanci relativi al triennio antecedente l’istanza di fallimento, che tuttavia non risultavano depositati presso
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