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IMPRESA

Onere probatorio della non fallibilità assolto anche da bilanci non depositati

Il Codice della crisi non scioglie i dubbi sui mezzi di prova per non incorrere nella liquidazione

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 14 febbraio 2019

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Con sentenza n. 4245, depositata ieri, la Cassazione ritorna sul tema degli strumenti probatori da utilizzare per la verifica di cui al comma 2 dell’art. 1 del RD 267/42 e stabilisce che, ai fini della prova dei requisiti di “non fallibilità”, non è necessario che i bilanci siano depositati presso il Registro delle imprese.

Nel caso di specie, una società presentava reclamo ex art. 18 del RD 267/42 avverso la dichiarazione di fallimento, adducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 comma 2 del RD 267/42.
A sostegno dell’assunto, ed al fine di assolvere l’onere probatorio a suo carico, la società produceva in giudizio due bilanci relativi al triennio antecedente l’istanza di fallimento, che tuttavia non risultavano depositati presso

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