Tutto il CdA responsabile se il prospetto non evidenzia i rilievi di Bankitalia
La Cassazione, nella sentenza n. 4452 depositata ieri, ha precisato che, qualora nel prospetto informativo predisposto per un aumento di capitale di una banca non si dia conto della nota con cui l’Autorità di vigilanza aveva segnalato l’urgenza di intervenire in ragione della peculiare situazione patrimoniale ed economica della stessa, a rispondere delle conseguenti sanzioni amministrative è l’intero cda che adotti il testo (nonché i componenti del Collegio sindacale), essendo irrilevante il fatto che gli adempimenti conseguenti al deliberato aumento di capitale fossero stati dall’assemblea delegati al solo presidente del CdA ed al direttore generale.
Anche gli altri consiglieri, infatti, erano a conoscenza dei rilievi di assoluto interesse mossi dalla Banca d’Italia, e, ciononostante, non avevano ritenuto di operare in alcun modo affinché degli stessi si facesse cenno nel prospetto informativo destinato agli investitori, che pure venne sottoposto al loro esame in apposita seduta del CdA.
Anche la mera assenza alla seduta del CdA, allorquando fu oggetto d’esame il prospetto viziato, non appare fatto decisivo ai fini dell’esclusione di responsabilità. Difatti il consigliere assente, mediante l’ordine del giorno ricevuto prima della seduta, era ben a conoscenza dell’oggetto di interesse, sicché, se anche assente, aveva l’obbligo di diligenza di informarsi al riguardo; e, successivamente, nulla gli impediva di provvedere alla comunicazione alla Consob o ad altri organi di controllo dell’omesso cenno nel prospetto alle rilevanti questioni segnalate dalla Banca d’Italia ed a sua piena conoscenza.
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