Esenzione da ritenuta in Italia per la holding svizzera che rinuncia a regimi di favore
Secondo la risposta a interpello n. 57 di ieri, 15 febbraio 2019, i dividendi distribuiti da una società di capitali italiana alla propria controllante svizzera, anch’essa costituita sotto la forma di società di capitali, non sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta se la controllante è assoggettata alle imposte federali, municipali e cantonali elvetiche a seguito della rinuncia a regimi fiscali di favore dei quali essa aveva in precedenza fruito.
In questi casi risulta rispettato il requisito contenuto nell’art. 9 dell’Accordo Italia-Svizzera del 26 ottobre 2004 (integralmente sostituito dal Protocollo di modifica approvato con decisione dell’Unione europea n. 2400 dell’8 dicembre 2015), che estende, nei fatti, ai rapporti con la Svizzera le disposizioni contenute nell’art. 27-bis del DPR 600/73 e che richiede allo scopo che entrambe le società siano soggette alle imposte sui redditi.
Il requisito, infatti, è verificato alla data in cui gli utili sono percepiti dalla società svizzera (nella fattispecie, il 2019), anche se negli esercizi precedenti essa era soggetta alla sola tassazione federale elvetica, e non alle imposte locali.
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