Responsabilità solidale del cessionario per i tax credit cinema «revocati»
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 9 di ieri, ha chiarito che, nel caso di cessione dei crediti d’imposta nel settore cinematografico, le eventuali azioni di recupero degli stessi (in quanto “revocati” o “decaduti”) riguardano anche il cessionario, che risponde in solido con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite.
L’Agenzia ha riepilogato la disciplina dei crediti d’imposta per il settore cinematografico, come ridisegnata dalla L. 220/2016, e, in estrema sintesi, ha affermato che la cessione dei crediti d’imposta in esame deve:
- rispettare, salva espressa deroga, le regole dettate dal codice civile;
- avvenire solo nei confronti di alcuni soggetti (intermediari bancari);
- seguire le regole applicative individuate nei decreti ministeriali (DM 15 marzo 2018).
Il richiamo, nei decreti attuativi, all’applicazione delle “disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi”, spinge quindi a considerare applicabili, tra di esse, anche l’art. 43-bis, comma 2, del DPR 602/73.
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