L’origine doganale della merce rientra nel concetto di qualità
Secondo la Cassazione la qualità rappresenta il coacervo degli elementi distintivi della merce
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 febbraio 2019 n. 3592, è tornata a pronunciarsi sulle sanzioni amministrative doganali, affermando, in particolare, che le violazioni in materia di origine della merce sono sanzionabili ai sensi dell’art. 303 del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. TULD).
Tali fattispecie, infatti, secondo i giudici di legittimità, rientrerebbero nella nozione civilistica di “qualità” del prodotto, ipotesi, questa, espressamente prevista dalla formulazione letterale della norma.
Di conseguenza, l’art. 303 del TULD riguarderebbe “ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche all’origine delle merci stesse,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41