Da comunicare anche al Fisco l’istanza per le accise incompatibili col diritto Ue
La domanda di rimborso, quando la spesa ha concorso al reddito d’impresa, è negata se non inviata anche all’Ufficio che ha ricevuto la dichiarazione
La Cassazione, con la sentenza n. 3052/2019, depositata il 1° febbraio scorso, conferma l’inammissibilità dell’istanza di rimborso delle accise versate secondo norme nazionali incompatibili con il diritto Ue qualora detta istanza non sia trasmessa anche all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso introduttivo del giudizio de quo aveva ad oggetto il diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane al rimborso delle accise versate dal soggetto ricorrente. In particolare, sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale avevano ritenuto inammissibile, in quanto non inviata anche all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza di rimborso relativa alle accise versate, in base alle norme nazionali, sul gas metano impiegato
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