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Per l’omesso versamento IVA basta il dolo eventuale

/ REDAZIONE

Giovedì, 21 febbraio 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 7644/2019, ribadisce che l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) è il dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo; l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo se derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

In particolare, risponde del reato in questione, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali; attraverso tale condotta, infatti, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Questo principio vale anche quando – come nel caso di specie – il subentro nella carica gestoria avvenga prima della presentazione della dichiarazione annuale d’imposta, se la situazione degli inadempimenti fiscali era comunque agevolmente verificabile (circostanza nella specie indiscutibile).

Trattandosi dell’accettazione del rischio di un evento specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, e non già di una generica situazione pericolosa in cui l’evento potrebbe essere il possibile risultato della condotta nella previsione che esso non si verificherà, il comportamento dell’imputato che ha preceduto la commissione del reato istantaneo di omesso versamento dell’imposta dovuta alla scadenza è sorretto da un elemento psicologico riconducibile al dolo, sia pur nella forma c.d. eventuale.

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