Limiti al potere datoriale nei confronti della lavoratrice in maternità
La legge contiene misure finalizzate ad assicurare la conservazione del posto di lavoro e il diritto al rientro
Durante la gravidanza, nonché nel corso dei primi mesi di vita del bambino, la lavoratrice è tutelata dalla legge sotto diversi profili, al fine di assicurare sia a lei che alla prole adeguato sostegno.
Tra le previsioni più rilevanti in materia vi sono quelle finalizzate ad assicurare la conservazione del posto di lavoro e il c.d. diritto al rientro.
Quanto al primo aspetto, l’art. 54 del DLgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prescrive il generale divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino. Tale periodo (c.d. protetto) decorre dal concepimento, che si presume essere avvenuto 300 giorni prima della data del parto, e va inteso in senso ...
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