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Fattura del cessionario per conto del cedente registrabile prima della consegna del SdI

/ REDAZIONE

Martedì, 26 febbraio 2019

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Il cessionario che emette una fattura elettronica nei confronti di se stesso, in quanto agisce per conto del cedente, dovrebbe poter registrare il documento d’acquisto senza attendere la relativa consegna da parte del Sistema di Interscambio.
È quanto indicato da Assosoftware nell’ambito di una risposta pubblicata ieri sul proprio sito, nella sezione dedicata alle FAQ sulla fatturazione elettronica.

La soluzione descritta sarebbe giustificata dal fatto che il soggetto emittente coincide con il destinatario del documento ed è, quindi, già in possesso della fattura che gli sarà recapitata dal Sistema di Interscambio.
Secondo Assosoftware, dunque, sulla scorta di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/2018 con riguardo alle fatture attive, anche la fattura trasmessa dal cessionario a se stesso, per conto del cedente, può essere registrata senza attendere i tempi del Sistema di Interscambio. Resta fermo che, in caso di scarto, il cessionario medesimo sarà tenuto a operare una variazione contabile valida ai soli fini interni prima di registrare tra gli acquisti il documento corretto, posto che la fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa.

Con una seconda risposta, inoltre, Assosoftware ha richiamato quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate circa la possibilità, per i soggetti IVA “trimestrali”, di computare nella liquidazione periodica l’IVA risultante da tutti i documenti di acquisto ricevuti entro il termine della liquidazione stessa, purché riferiti ad operazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

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