Benefici previdenziali per esposizione all’amianto per una platea più ampia
Con la circolare n. 34/2019, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardanti l’estensione, operata dall’art. 1, comma 279 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), della platea dei soggetti cui spettano i benefici previdenziali riconosciuti in virtù dell’esposizione all’amianto.
Più nel dettaglio, si tratta dei benefici spettanti agli “ex lavoratori” occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto correlata derivante da esposizione all’amianto, transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS (art. 1, comma 117 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 275 della L. 208/2015); a questi, chiarisce l’INPS, il comma 279 in esame aggiunge anche i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva ex art. 2 della L. 29/1979, in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di 30 anni utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Infine, la decorrenza dei trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in esame non può essere anteriore, rispettivamente, al 2 gennaio 2019 o al 1° febbraio 2019, a seconda che siano a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze infra mese ovvero a carico delle gestioni previdenziali che non prevedono decorrenze infra mese.
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