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Indebita compensazione non condizionata dalla natura orizzontale o verticale della compensazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 marzo 2019

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Con la sentenza n. 8704 depositata ieri, la Cassazione è tornata a ribadire che il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è configurabile sia nel caso di compensazione “orizzontale”, cioè in relazione a crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia nel caso di compensazione “verticale”, ossia riguardante crediti e debiti afferenti la medesima imposta (in modo conforme si veda Cass. n. 5934/2019 e Cass. n. 42462/2010).

Facendo anche riferimento ad autorevole dottrina, i giudici di legittimità ricordano che l’applicabilità della sanzione penale prevista dalla norma citata non è condizionata dalla natura – verticale od orizzontale – della compensazione, bensì dalla circostanza che questa venga opposta nel modello unico, ossia nel c.d. modello F24, presentato in occasione della dichiarazione unica per il pagamento delle imposte.

Ciò in quanto è con questo modello che si corrispondono le “somme dovute” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, richiamato dallo stesso art. 10-quater; con la conseguenza che la natura del credito inesistente o non spettante rende irrilevante l’imputazione effettuata dal contribuente nella dichiarazione per operare l’indebita compensazione.
La rilevanza penale del fatto è, dunque, fondata sull’omesso versamento delle somme dovute, commesso mediante una falsa compensazione.

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