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Indetraibile l’IVA per la ristrutturazione dell’immobile rurale adibito ad agriturismo

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 marzo 2019

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La destinazione urbanistica rurale di un immobile non ne comporta automaticamente un’attrazione al regime fiscale agrario, laddove il soggetto passivo eserciti anche attività agrituristica. È necessaria, infatti, una valutazione oggettiva in merito all’inerenza dei costi, al fine di considerare la possibile detraibilità dell’IVA ad essi relativa. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giungono i giudici di legittimità nell’ordinanza n. 5954 depositata nella giornata di ieri.

La Cassazione sottolinea l’autonomia fra la categoria catastale di un immobile, la sua destinazione urbanistica ed edilizia, l’eventuale vincolo storico, da un lato, e il “regime fiscale dei contratti che lo hanno per oggetto o che (...) lo riguardano”, dall’altro.

Il fatto di causa concerneva un soggetto passivo che conduceva un’azienda agricola con attività, complementare, di agriturismo, la quale comporta l’applicazione del regime forfetario di detrazione di cui all’art. 5 comma 2 della L. 413/91, in base a cui l’IVA dovuta è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili di un importo pari al 50% del medesimo ammontare.

In occasione della ristrutturazione dei fabbricati dedicati all’attività agrituristica, veniva esercitata da tale soggetto l’integrale detrazione dell’IVA relativa ai costi sostenuti. L’Ufficio, dal canto suo, eccepiva l’indetraibilità dell’imposta, atteso che, benché si riferisse a oneri relativi a fabbricati rurali, la sola classificazione degli edifici non potesse attrarre al regime fiscale agrario ogni opera che vi fosse svolta, occorrendo una valutazione dell’inerenza dei costi “che, nel caso di specie, erano di miglioria dell’attività agrituristica”.
I giudici di legittimità concordano con i rilievi dell’Amministrazione finanziaria. I lavori per la realizzazione di una piscina e di alloggi destinati all’attività agrituristica non si possono, infatti, ascrivere all’impresa agricola, unica che, nel caso di specie, avrebbe consentito di poter detrarre l’imposta.

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