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FISCO

Imposte speciali di Livigno come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali

L’origine unionale della merce impedisce l’applicazione di oneri fiscali aggiuntivi

/ Lorenzo UGOLINI

Martedì, 5 marzo 2019

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Un onere pecuniario imposto unilateralmente su merci unionali per il semplice fatto che esse attraversano una frontiera rappresenta una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, in netto contrasto con il principio comunitario di libera circolazione dei beni.

Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza del 1° marzo 2019 n. 6088, la quale si è espressa su un’imposizione speciale, istituita dal legislatore nazionale a favore del Comune di Livigno, in relazione a taluni prodotti “introdotti dall’estero”, ossia “non provenienti dal territorio doganale nazionale” (art. 2 comma 2 della L. 762/73; delibera comunale 20 novembre 2007 n. 101).

In particolare, in forza di tale disposizione, secondo la tesi dell’Amministrazione comunale,

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