Imposte speciali di Livigno come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali
L’origine unionale della merce impedisce l’applicazione di oneri fiscali aggiuntivi
Un onere pecuniario imposto unilateralmente su merci unionali per il semplice fatto che esse attraversano una frontiera rappresenta una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, in netto contrasto con il principio comunitario di libera circolazione dei beni.
Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza del 1° marzo 2019 n. 6088, la quale si è espressa su un’imposizione speciale, istituita dal legislatore nazionale a favore del Comune di Livigno, in relazione a taluni prodotti “introdotti dall’estero”, ossia “non provenienti dal territorio doganale nazionale” (art. 2 comma 2 della L. 762/73; delibera comunale 20 novembre 2007 n. 101).
In particolare, in forza di tale disposizione, secondo la tesi dell’Amministrazione comunale,
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