Non opera la sospensione dei termini per cartelle da meri omessi versamenti
Secondo un orientamento, tali atti non rientrano nella definizione delle liti pendenti
Con la sentenza n. 3759 dell’8 febbraio la Cassazione ha delineato un ambito applicativo della definizione agevolata delle controversie tributarie sicuramente più ampio rispetto all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e di una parte della giurisprudenza di legittimità.
Secondo la pronuncia, resa in relazione alla definizione delle liti fiscali “minori” del 2011 (art. 39, comma 12 del DL 98/2011), l’accesso alla definizione agevolata in discorso, per gli atti di riscossione – quali la cartella di pagamento – è ammissibile solo quando questa sia stata emessa a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di un previo avviso di accertamento (cfr., in senso conforme, Cass. n. 23269/2018), trattandosi in definitiva del primo e unico atto con cui la pretesa
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