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Il tentativo di conciliazione sospende il termine per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 marzo 2019

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Con la sentenza n. 6547 pubblicata ieri la Cassazione è tornata a occuparsi della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione giudiziale del licenziamento.

Si premette che ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. 604/66 il licenziamento va impugnato in via stragiudiziale con qualsiasi atto scritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; nei successivi 180 giorni il lavoratore deve poi provvedere a pena di decadenza al deposito del ricorso giudiziale oppure alla comunicazione alla controparte della propria richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In quest’ultima ipotesi, qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha accolto la tesi per cui il predetto termine breve di 60 giorni si applica solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del tentativo di conciliazione (o arbitrato) o di mancato accordo necessario all’espletamento del tentativo di conciliazione, quindi quando la conciliazione o l’arbitrato non abbiano avuto luogo per una preliminare volontà contraria di una delle parti, non anche nel caso in cui il tentativo di conciliazione (o arbitrato) si sia regolarmente svolto, ma abbia avuto esito negativo.

In questa seconda ipotesi per la Suprema Corte trova applicazione la disposizione derogatoria di cui all’art. 410 comma 2 c.p.c., secondo cui la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Per la sentenza, dunque, se il tentativo di conciliazione (o arbitrato) si è regolarmente svolto ma ha avuto esito negativo, resta efficace l’originario termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, che resta sospeso per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi.

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