Da provare la colpa grave nella tardiva richiesta di fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 9716/2019, ha precisato che, a norma dell’art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/1942, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi previsti nell’art. 216 del RD 267/1942, ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa.
Nel delitto di bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta del fallimento oggetto di punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti; esso mira, in sostanza, a evitare che l’esercizio continuato dell’impresa, pure in presenza di una situazione di obiettiva impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni, possa prolungare lo stato di perdita.
In ordine all’elemento soggettivo – pur essendosi discusso se il requisito della colpa grave sia riferibile unicamente alle altre condotte oggettivamente orientate all’aggravamento del dissesto, o se esso, invece, connoti tutti i fatti riconducibili alla previsione incriminatrice delineata dall’art. 217, ivi compresa, dunque, anche la condotta di omessa o ritardata richiesta di fallimento – è stato, anche recentemente, confermato l’orientamento per il quale anche l’omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto – al pari delle altre condotte identificate oggettivamente dalla loro causalità orientata all’aggravamento del dissesto – deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave (cfr. Cass. n. 18108/2018). Si è cioè specificato che, detto coefficiente psicologico, non è presunto ex lege, poiché, invece, la tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un’omissione penalmente rilevante se essa è il frutto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.
La scelta di ritardare la richiesta di fallimento in proprio, o meglio, il mero proseguimento dell’attività d’impresa, quale condotta sufficiente, sul piano oggettivo, a integrare la fattispecie “de qua”, deve, dunque, essere, in sé stessa, determinata – ai fini della penale rilevanza – da un atteggiamento psicologico che si presenti come gravemente colposo.
Il predetto coefficiente psichico, in termini di gravità, può essere desunto, in concreto, da dati fattuali sintomatici di un provato e consapevole atteggiamento di resistenza, in presenza di un chiaro stato di dissesto, rispetto alla scelta, dovuta, di ricorrere alla dichiarazione di fallimento.
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