Per il luogo dei servizi elettronici sufficiente un solo elemento di prova
Dal 1° gennaio 2019, per i «servizi TTE» occorre presentare due elementi di prova solo al superamento della soglia di 100.000 euro
Entro il 31 dicembre 2018 il nostro Paese avrebbe dovuto recepire le disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 1 della direttiva Ue 5 dicembre 2017 n. 2455, in materia di commercio elettronico transfrontaliero diretto (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici – c.d. “servizi TTE”) nei confronti di consumatori privati, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
In attesa del recepimento da parte del legislatore nazionale, si evidenzia, tuttavia, che, essendo le disposizioni della menzionata direttiva unionale sufficientemente precise e dettagliate hanno, nella sostanza, efficacia diretta in tutti gli Stati dell’Ue e, quindi, anche in Italia.
La direttiva prevede, tra le altre cose, l’introduzione di una soglia ...
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