La dotazione del trust non configura una donazione
La fiscalità indiretta dell’istituto è oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti
La tassazione indiretta del trust è oggetto di notevoli incertezze a causa di una giurisprudenza ondivaga che, nell’ultimo quinquennio, si è espressa in modo contrastante sulle modalità di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust.
Le difficoltà derivano, in primo luogo, dal polimorfismo del trust. Questo istituto può, infatti, assumere forme estremamente diverse, sia dal punto di vista della struttura che delle funzioni.
Dal punto di vista funzionale, il trust può essere utilizzato per gli scopi più disparati, come, ad esempio, pianificare la propria successione (trust successorio), liquidare la propria impresa (trust liquidatorio), destinare il proprio patrimonio alla cura di un soggetto debole (trust di protezione), apprestare una garanzia per i propri creditori
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