La decadenza lascia spazio alla prescrizione anche con inammissibilità del ricorso
È ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove il credito da riscuotere derivi non più dal ruolo ma da una sentenza del giudice tributario passata in giudicato, l’esazione non deve soggiacere ai termini decadenziali per la riscossione previsti dalla legge d’imposta (che potrebbero essere quelli dell’art. 25 del DPR 602/73), ma ai consueti termini di prescrizione.
Con la sentenza n. 8105 depositata ieri, la Cassazione, nel ribadire questo principio, ha specificato che esso permane quand’anche la sentenza, passata in giudicato, si sia limitata a dichiarare inammissibile il ricorso.
La situazione, infatti, non è assimilabile all’atto impositivo non impugnato, né all’estinzione del processo, che, se verificatasi in primo grado o in rinvio, fa rivivere l’atto impugnato.
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