Reddito di cittadinanza compatibile con la DIS-COLL
Nella seduta del 21 marzo scorso, la Camera ha approvato, con 291 voti favorevoli e 141 contrari, il Ddl. di conversione del DL 4/2019, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni; il testo, che torna al Senato per l’approvazione definitiva, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 29 marzo.
Con riguardo al reddito di cittadinanza, misura di sostegno economico associato a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, le novità sembrano concentrarsi in primis sui requisiti patrimoniali e reddituali del nucleo familiare richiedente, tenendo in particolare considerazione quei nuclei in cui siano presenti uno o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza (si veda “Maggiore attenzione ai disabili tra gli emendamenti al reddito di cittadinanza” del 15 marzo 2019).
Più nello specifico, con riguardo al valore del patrimonio mobiliare, si prevede un innalzamento della soglia del patrimonio mobiliare (fissata a 6.000 euro), elevandola a 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente; per tali nuclei familiari viene inoltre rivisto il valore massimo della scala di equivalenza, che aumenta da 2,1 a 2,2. Per i soggetti affetti da disabilità sarà inoltre possibile aderire ad un “patto di lavoro” che tenga conto delle particolari condizioni e necessità specifiche dell’interessato.
Più in generale, invece, viene previsto che:
- il patrimonio immobiliare, ai fini della determinazione della soglia dei 30.000 euro, tenga conto non solo dei beni immobili in Italia, ma anche di quelli all’estero;
- tra i requisiti necessari per la fruizione del reddito di cittadinanza, il richiedente non sia stato sottoposto a misura cautelare personale e che non sia stato condannato definitivamente, nei 10 anni precedenti la richiesta, per alcune tipologie di reati (ad es. strage, associazione di tipo mafioso, ecc.);
- oltre che con la NASpI, la misura sia compatibile con la DIS-COLL.
In ultimo, si fa presente che sono fatte salve le richieste di reddito di cittadinanza presentate tenendo conto dei requisiti previsti dal DL 4/2019 nel testo precedente la sua conversione, ma in tali casi il beneficio verrà erogato per un periodo massimo di sei mensilità, pur in assenza dei nuovi requisiti previsti dalla legge di conversione.
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