In arrivo le linee guida sull’enoturismo
Il decreto che detta le linee guida e gli indirizzi in merito allo svolgimento dell’attività enoturistica, firmato dal Ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, definisce più in dettaglio le attività riconducibili alla nozione di “enoturismo”, stabilendo i requisiti e gli standard minimi di qualità per il relativo svolgimento.
Si ricorda che tale nozione è stata introdotta dall’art. 1 commi 502 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e comprende “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.
Il decreto precisa inoltre che l’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c., ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui alla medesima disposizione. Ciò appare coerente con quanto disposto, ai fini fiscali, dalla richiamata L. 205/2017, secondo la quale all’attività enoturistica si applicano, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, le disposizioni previste per l’agriturismo, ai sensi dell’art. 5 della L. 413/91.
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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