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Domenica, 6 luglio 2025

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Imponibili in Italia le remunerazioni ai dipendenti italiani dell’ambasciata

/ REDAZIONE

Sabato, 23 marzo 2019

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Con risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01715 del 21 marzo 2019 è stata riconosciuta la legittimità degli avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti di impiegati e funzionari delle ambasciate e consolati presenti in Italia e presso lo Stato della Città del Vaticano, in assenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione dei relativi redditi.

Si fa presente, in via preliminare, che i contribuenti interessati dalle attività di controllo sono fiscalmente residenti in Italia e non hanno la qualifica di Rappresentanti dello Stato estero.

In tema di redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte dei dipendenti di rappresentanze diplomatiche, l’art. 19 (Funzioni pubbliche) del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni dispone che, salvo deroghe particolari, le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato.

In altre parole, prendendo ad esempio il caso dell’ambasciata rumena in Italia, in linea generale, le remunerazioni pagate dalla Romania a una persona fisica che presta servizi presso l’ambasciata presente in Italia sarebbero imponibili solo in Romania; tuttavia, ove i servizi siano resi in Italia da una persona fisica ivi residente, le remunerazioni a questa corrisposte sarebbero imponibili solo in Italia.
In ragione di quanto sopra rappresentato, la risposta all’interrogazione parlamentare ha ritenuto legittime le ragioni giuridiche a sostegno della pretesa erariale.

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