Giustificata l’applicazione del prezzo della prima vendita
Nel caso di vendite consecutive, quando le merci sono erroneamente classificate in una voce tariffaria che prevede un’aliquota daziaria pari a zero, l’Autorità doganale, su richiesta del dichiarante, può modificare la dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci, permettendo di indicare il prezzo relativo alla prima transazione in luogo di quello dell’ultima.
L’Avvocato Generale è giunto a tale conclusione (causa C-249/18) a seguito di una verifica dell’Autorità doganale, che ha riclassificato i beni importati da un operatore economico, con conseguente ripresa a tassazione dei maggiori diritti, basata sul valore delle merci originariamente dichiarato dalla società, ossia il prezzo dell’ultima cessione verso l’Ue.
L’importatore, pur ammettendo l’errore relativo alla voce doganale, ha affermato che i prodotti dovevano essere valutati con riferimento all’inferiore prezzo di transazione applicato dal produttore extra-Ue.
E in verità, in presenza di vendite a catena e di determinati requisiti, il previgente art. 147 del Regolamento Cee 2454/93 consentiva alle imprese di dichiarare in dogana il prezzo relativo a una vendita anteriore rispetto all’ultima (first sale rule), permettendo così di calcolare i dazi su un imponibile più basso.
La questione pregiudiziale posta all’attenzione della Corte di Giustizia verte, pertanto, sulla possibilità, per un dichiarante, di modificare il valore dei beni importati, sostituendolo con un prezzo di transazione inferiore, nonostante la prima indicazione non rappresenti un dato inesatto o incompleto idoneo a giustificare la revisione (art. 73 del CDC; attuale art. 173 del CDU).
Al riguardo, l’Avvocato Generale ha concluso ritenendo corretto ammettere la revisione, giacché “l’iniziale errore nella classificazione tariffaria e la valutazione delle merci (...) rappresentino un tutt’uno inscindibile”.
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