Per le omesse ritenute va provato il superamento della soglia di punibilità
Non è sufficiente la sola verifica «a campione» delle certificazioni rilasciate ai sostituiti
La responsabilità per il reato di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 non può fondarsi su un accertamento presuntivo dell’ammontare delle ritenute non versate, risultando necessaria la prova del superamento della prevista soglia di punibilità, da intendersi quale elemento costitutivo della fattispecie.
La Cassazione ha affermato il condivisibile principio con la sentenza n. 13610 depositata ieri.
L’art. 10-bis, nel testo vigente, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
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