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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Convenienza fiscale per gli investitori che applicano il peer to peer lending

Rispetto alle altre forme di investimento «atipiche» gli interessi su questo rapporto beneficiano dell’imposizione secca del 26%

/ Stefania BARSALINI e Maurizio DATTILO

Venerdì, 29 marzo 2019

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Il “peer to peer lending”, noto anche come P2P o crowfunding o social lending, è un processo di raccolta dei capitali che coinvolge essenzialmente i seguenti soggetti:
- gli investitori o finanziatori;
- gli enti o le società che ricevono il capitale o “prenditori”;
- la piattaforma on line gestita da un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) oppure un istituto di pagamento di cui al successivo art. 114, autorizzati dalla Banca d’Italia.

Fino al 31 dicembre 2017, il P2P subiva un regime fiscale penalizzante, in quanto i proventi percepiti su questi contratti  erano ricompresi tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR che concorrevano integralmente alla base imponibile IRPEF del percipiente

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