Il giudice accerta incidentalmente il reato per il recupero del costo
Regime di indeducibilità dei costi non automatico in caso di prescrizione del reato
Nel caso di intervenuta prescrizione, non è “automaticamente” applicabile il regime di indeducibilità dei costi da reato, di cui al comma 4-bis dell’art. 14 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 come modificato dall’art. 8 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, dovendo il giudice tributario verificare incidenter tantum se l’ipotesi delittuosa sia o meno sussistente.
Questo l’importante chiarimento proveniente dalla Cassazione con la sentenza n. 9419 depositata nella giornata di ieri.
Il comma 4-bis dell’art. 14, nel testo risultante a seguito della novella del 2012, esclude la deduzione dei costi da reato, tra l’altro, qualora sia intervenuta “sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza
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