Vendite a distanza al bivio esterometro
Per gli obblighi comunicativi irrilevante il fatto che il cessionario sia un «privato»
In base alla disciplina di cui all’art. 41 comma 1 lett. b) del DL 331/93, le vendite a distanza riguardano le cessioni di beni, con trasferimento in un altro Stato membro, nei confronti di “privati” ivi stabiliti. Il trattamento IVA di tali operazioni dipende da diverse situazioni alternative:
- se l’ammontare annuale delle vendite a distanza nei confronti di uno specifico Stato membro, è superiore a 100.000 euro (o alla diversa soglia che tale Stato ha previsto), l’IVA è dovuta nello Stato di destinazione dei beni;
- se l’ammontare è pari o inferiore alla predetta soglia (100.000 euro o eventuale minore importo previsto dallo Stato interessato), l’IVA è applicata in Italia ossia lo Stato di partenza dei beni;
- se l’ammontare è pari o inferiore
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41