Non imponibilità IVA anche prima della ricezione della lettera di intento
Principio affermato dalla Cassazione in analogia con le cessioni in assenza del VIES
Con l’importante sentenza n. 9586, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il regime di non imponibilità IVA per le forniture a esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) può essere applicato dal cedente anche prima della ricezione, da parte dello stesso, della dichiarazione di intento.
Affinché la non imponibilità possa legittimamente essere fatta valere, resta fermo che il cedente è tenuto a provare:
- la sussistenza di tutti i presupposti di fatto che caratterizzano la predetta cessione, in deroga alla disciplina ordinaria;
- nell’ipotesi in cui la tardiva lettera di intento si manifesti ideologicamente falsa, l’estraneità rispetto a un’eventuale frode realizzata dal cessionario.
La sentenza assume particolare rilievo ...
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