Non assorbibile il superminimo legato a specifici meriti del dipendente
Assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla disciplina collettiva o derivanti dall’inquadramento del lavoratore in un livello superiore
Il superminimo è un elemento accessorio della retribuzione: si tratta di quell’aumento della quota della retribuzione lorda, fissa e continuativa, che può essere concesso al lavoratore rispetto ai minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro. In quanto elemento della retribuzione, il superminimo è componente dell’imponibile contributivo e fiscale.
Esso, inoltre, incide sulla determinazione della paga oraria per il calcolo degli elementi retributivi rapportati alla stessa (ad esempio, lavoro straordinario, ferie, permessi, tredicesima mensilità, ecc.), nonché ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto.
Il superminimo può essere collettivo se è riconosciuto da un contratto collettivo, ad esempio ai lavoratori inquadrati in un determinato livello o parte di ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41