Niente IRAP per il sindaco socio di associazione professionale
L’imposta resta dovuta dallo studio associato per le altre attività esercitate
Le associazioni tra professionisti e gli studi associati non scontano l’IRAP per le attività di amministratore, sindaco e revisore di società eventualmente svolte dai singoli associati.
Perché ciò accada, è tuttavia necessario che essi svolgano la propria attività in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dello studio associato. Dal canto suo, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, lo studio stesso deve dimostrare, nel contempo:
- l’assenza delle condizioni di legge che determinano l’imposizione;
- la possibilità di scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto ad un’attività individuale rilevante quale organo di una compagine terza.
È questo il principio affermato dall’ordinanza ...
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