Pubblicità nei cinema non assoggettata al canone
Secondo la C.T. Reg. della Liguria vale la stessa esenzione prevista per l’imposta comunale sulla pubblicità
L’introduzione della lettera i-bis) all’art. 17 comma 1 del DLgs. n. 507/93, con la quale è stata esentata da imposizione la pubblicità effettuata mediante proiezioni nelle sale cinematografiche, in quanto percepibile solamente dai possessori del biglietto d’ingresso, ha fatto venir meno anche l’obbligo di corrispondere, per la medesima fattispecie, il c.d. CIMP (canone per l’installazione di mezzi pubblicitari). Così ha deciso la Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza 20 febbraio 2019 n. 230/1/2019.
La vicenda all’esame dei giudici liguri prendeva spunto dal silenzio rifiuto opposto dal Comune di Genova all’istanza proposta da una società per ottenere il rimborso dei CIMP, versati nel 2012, per pubblicità trasmessa all’interno
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