Reddito di cittadinanza compatibile con l’attività lavorativa
Il lavoratore deve però comunicare all’INPS la variazione della sua situazione
Il beneficiario del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, introdotti dal DL 4/2019 (conv. L. 26/2019), può percepire il sussidio anche in caso di svolgimento di un’attività lavorativa.
Sia il reddito che la pensione di cittadinanza (Rdc e Pdc), difatti, non consistono in un ammontare predefinito, ma in un’integrazione del reddito del nucleo familiare: è dunque possibile che il beneficio sia erogato anche in presenza di componenti del nucleo che lavorano, in quanto il sussidio diminuisce all’aumentare del reddito della famiglia.
Il diritto al beneficio si perde se l’indicatore ISEE del nucleo supera i 9.360 euro (art. 2, comma 1, lett. b) del DL 4/2019), o se il valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero – diverso dalla casa di abitazione
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