Presupposto del riciclaggio anche l’evasione fiscale commessa all’estero
La sentenza n. 23190/2019 della Cassazione – dopo aver ribadito che in tema di riciclaggio non è necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo – precisa come il fatto che costituisce il presupposto del delitto di riciclaggio possa anche essere un illecito (fiscale) commesso all’estero.
A tali fini, in particolare, occorre che:
- il fatto presenti rilevanza penale per l’ordinamento straniero;
- il giudice italiano verifichi la contestuale rilevanza penale del medesimo fatto anche secondo l’ordinamento italiano.
In tal caso, il giudice nazionale ben può assumere il fatto (ritenuto illecito in entrambi gli ordinamenti) come presupposto del delitto di riciclaggio; e ciò anche nel caso in cui sia stata disposta dall’Autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludano la sussistenza del reato.
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