Il mancato incasso può salvare dal reato di omesso versamento IVA
Occorre indicare i motivi che hanno determinato l’emissione delle fatture prima della ricezione dei corrispettivi
Il reato di omesso versamento IVA, di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, è punito a titolo di dolo generico e ai fini dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. Nel caso in cui l’omesso versamento del tributo dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, inoltre, occorre la rigorosa indicazione dei motivi che hanno indotto all’emissione delle fatture antecedentemente alla ricezione dei corrispettivi.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, nella sentenza n. 23796, depositata ieri, a conferma di precedenti orientamenti
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