Più certezze sui dividendi di fonte estera
Attraverso la pubblicazione di tre principi di diritto, l’Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro di alcune norme in materia
I dividendi che derivano da partecipazioni in società residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata sono imponibili per l’intero ammontare percepito dai soggetti residenti in Italia.
A partire dal 2019, l’art. 47-bis del TUIR considera residenti in Paradisi fiscali le partecipate (non residenti nella Ue o nello See):
- il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni di controllo;
- il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito di controllo.
I criteri per individuare gli Stati o i territori a fiscalità privilegiata sono stati oggetto di diversi interventi normativi nel corso degli ultimi anni (si segnalano il DLgs. 147/2015, la L. 190/2014, ...
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