Consentito il voto non proporzionale nella STP
È consentita l’iscrizione all’Albo di una STP la cui compagine sociale sia costituita nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011 e il cui statuto preveda un quorum deliberativo superiore alla partecipazione complessiva detenuta dai soci professionisti.
Ad affermarlo è il CNDCEC con il Pronto Ordini 27 maggio 2019 n. 74.
Va ricordato, innanzitutto, che l’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011, pur ammettendo la partecipazione alla STP di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, stabilisce che, in ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
A tal proposito il CNDCEC richiama il Pronto Ordini 30 aprile 2018 n. 319/2017, in cui era stato chiarito che:
- nell’ambito della STP, la maggioranza di cui all’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011 deve sussistere sia per teste che per quote, indipendentemente dalla forma societaria prescelta;
- le quote dei professionisti (come partecipazione al capitale) devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Ciò posto, il Consiglio nazionale conclude che sembra sia consentito attribuire in via statutaria ai soci di una STP un diritto di voto non proporzionale alla partecipazione detenuta, purché ai soci professionisti sia riconosciuta la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
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